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Whistleblowing

Normativa sul Whistleblowing

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
    • Appalti pubblici;
    • Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
    • Sicurezza e conformità dei prodotti;
    • Sicurezza dei trasporti;
    • Tutela dell'ambiente;
    • Radioprotezione e sicurezza nucleare;
    • Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
    • Salute pubblica;
    • Protezione dei consumatori;
    • Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
  • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Cosa non deve essere oggetto di "Segnalazione Whistleblowing"

Sono escluse dall'applicazione della normativa in esame:

  • Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato);
  • Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
  • Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

I Canali di Segnalazione

  • Interno;
  • Esterno (gestito dall'A.N.A.C.);
  • Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Scelta del Canale di Segnalazione

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

  • Non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Per maggiori informazioni in relazione alle competenze di ANAC sono disponibili accedendo al sito della predetta Autorità: https://www.anticorruzione.it/

Nota Bene:

L'ANAC ha previsto sanzioni da € 500 a € 2.500 per i segnalanti, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

 

Il canale esterno gestito dall'ANAC è disponibile accedendo al link: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/

(La informiamo che, in caso di segnalazione esterna, questa sarà gestita dall'ANAC in conformità al "Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24. Delibera n. 301 del 12 luglio 2023").



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